Risparmio Energetico

Evoluzione Legislativa

Con la pubblicazione della direttiva Europea 2002/91/CE (EPBD - Energy Performance Buildings Directive) sul Rendimento Energetico degli Edifici e con l'aggiornamento pubblicato con la Direttiva 2010/31/UE (EPBD2), gli Stati membri sono stati spinti, ciascuno relativamente al proprio territorio nazionale, a legiferare in materia di Risparmio Energetico degli Edifici. L'Italia ha recepito le due Direttive Europee attraverso un percorso legislativo che si è concretizzato nel 2005 con l'emanazione del Decreto Legislativo 192/2005 e ss. mm. e ii. (recepimento indicazioni 2002/91/CE) e con il Decreto Legislativo  63/2013 (recepimento indicazioni 2010/31/UE) convertito in legge con la pubblicazione della Legge 3 agosto 2013 n. 90. L'ultimo aggiornamento legislativo nazionale in materia è la pubblicaizone del decreto attuativo della Legge 90/2013, ovvero il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 in base alla quale si modificano le regole del comparto a partire dal 1 ottobre 2015.

Grazie e nel rispetto dei disposti legislativi nazionali e alle possibilità offerte dall'art. 17 del Decreto Legislativo 192/2005, la Regione Lombardia ha potuto costruire un percorso legislativo autonomo grazie al quale si è disciplinata la materia relativa al Rendimento Energetico degli Edifici all'interno del territorio regionale.

In particolare, per il recepimento della nomativa comunitaria, Regione Lombardia ha emanato una serie di provvedimenti legislativi orientati a definire le Procedure Amministrative e le Procedure di Calcolo. Le Procedure Amministrative sono state regolamentate dalla DGR VIII/5018 (luglio 2007), dalla DGR VIII/5773 (ottobre 2007), DGR VIII/8745 (dicembre 2008) successivamente modificate dal Decreto 7538/09 e dalla DGR X/1216; le Procedure di Calcolo, invece, sono state regolamentate dalla DGR VIII/5018 (luglio 2007), dalla DDG 15833 (dicembre 2007), dalla DDG 5796 (giugno 2009) successivamente modificate dal Decreto 8420/09 e dalla DDG 14006/09.

A seguito dell'approvazione dei Decreti Ministeriali relativi all'attuazione del Decreto Legislativo 192/2005, così come modificato con Legge 3 agosto 2013 n. 90, Regione Lombardia ha pubblicato la DGR X/3868 del 17 luglio 2015, contenete disposizioni in merito alla disciplina dell'efficienza energetica ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica.

Con il Decreto 6480 del 30 luglio 2015 - Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo Attestato di Prestazione Energertica a seguito della DGR 3868 del 17 luglio 2015, Regione Lombardia ha approvato con Decreto le nuove disposizione che attuano la DGR X/3868 in recepimento dei Decreti Interministeriali del 26 giugno 2015.

Il Decreto costituisce il testo unico in vigore per la Lombardia, che raccoglie le disposizioni in merito all’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, per le diverse tipologie di intervento sugli edifici e sugli impianti, il metodo di calcolo e i requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione energetica.

Certificazione Energetica

I principali argomenti legati alla Certificazione Energetica in Regione Lombardia derivano dai disposti della DGR VIII/8745 e dalle informazioni offerte dai Tecnici che rispondono alle domande sul sito del CENED (al quale si rimanda per tutte le informazioni normative ed esplicative, www.cened.it).

Quando è obbligatoria la Certificazione Energetica?

  • In ottemperanza al punto 6.1 della DGR VIII/8745, in occasione di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici dedicati alla climatizzazione invernale ovvero dedicati al riscaldamento e/o alla produzione dell'Acqua Calda Sanitaria (ACS) e alla sostituzione del generatore di calore per potenze utili nominali uguali o superiori a 100 kW.
  • In ottemperanza al punto 9 della DGR VIII/8745 e con le seguenti scadenze temporali, per le categorie catastali classificate in base alla destinazione d'uso come nel Decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412:
    • dal 1 settembre 2007 
      • a seguito di interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e/o ampliamenti volumetrici che superino il 20%;
      • a seguito di interventi di recupero dei sottotetti;
      • in caso di cessioni a titolo oneroso di interi edifici nei quali vengano cedute tutte le unità immobiliari con un unico contratto;
      • a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2.
      • in tutti i casi ove si vogliano ottenere agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici o degli impianti.
    • dal 1 gennaio 2008
      • in caso di stipula di nuovi o rinnovati contratti di Servizio Energia o Servizio Energia Plus, relativi ad edifici sia pubblici che privati;
      • nel caso di provvedimenti giudiziari che rigurdano trasferimenti immobiliari nell'ambito di procedure esecutive, nel caso in cui le stesse siano state aperte e/o i pignoramenti siano stati trascritti entro il 1 gennaio 2008 e che riguardino edifici per i quali ricorre l'obbligo di presentazione della Certificazione Energetica secondo la DGR VIII/8745.
    • dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745
      • nel caso di nuovi o rinnovati contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici, nei quali il Committente sia un Soggetto pubblico.
    • dal 1 luglio 2009
      • in tutti i casi di cessione a titolo oneroso di unità immobiliari;
    • dal 1 luglio 2010
      • nel caso di nuovi o rinnovati contratti di locazione riferiti a una o più unità immobiliari.

Quando non è prevista la Certificazione Energetica?

  • In ottemperanza al punto 3.2 della DGR VIII/8745 sono esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento normativo regionale:
    • gli immobili che ricadono nel disposto della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inerente il codice dei beni culturali e del paesaggio;
    • gli immobili che secondo i disposti dello strumento urbanistico devono essere sottoposti al solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto di quanto disposto porterebbe ad un’alterazione inaccettabile dei caratteri storici o artistici;
    • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
    • i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
    • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
    • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
  • In ottemperanza al punto 9 della DGR VIII/8745, sono esclusi dalla dotazione della Certificazione Energetica:
    • per quanto concerne il punto 9.5, in caso di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali;
    • per quanto riguarda il punto 9.6, in caso di trasferimento a titolo oneroso quando l’edificio o la singola unità immobiliare, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio. 

L'Attestato

A partire dalla definizione del modello di Certificazione Energetica definito dalla DGR VIII/8745 si sono susseguite nel tempo variazioni di tipo procedurale e strutturale. In questo momento il modello di riferimento è quello definito dalla DGR X/1216 che, a seguito dell'approvazione del Decreto Legislativo 63/2013, convertito con L. 90/2013, ne ha modifcato anche la denominazione da "Attestato di Certificazione Energetica" (ACE) in “Attestato di Prestazione Energetica” (APE) a far data dal 15 gennaio 2014. A differenza dell'ACE predisposto in passato, l'APE predisposto secondo il nuovo modello, per risultare idoneo, nopn necessita di alcun timbro da parte del Comune di riferimento dell'immobile.

N.B. - A partire dal 1 ottobre 2015 entreranno in vigore i disposti della DGR X/3868 del 17 luglio 2015 - Disposizioni per l'Efficienza e la Certificazione Energetica degli Edifici - Aggiornamento della disciplina regionale.

Servizi Offerti

In merito ed in ottemperanza della normativa Regionale, lo Studio provvede all'esecuzioni di Diagnosi Energetiche realtive a immobili e/o a condomini complessi e parimenti produce un servizio di produzione di Attestati di Prestazione Energetica per tutte quelle realtà che la normativa ritiene debbano averle.

Al fine della presdisposizione dell'Attestato di Prestazione Energetica è necessario:

  • effettuare un sopralluogo al fine di identificare le strutture disperdenti, opache e trasparenti e tutti gli elementi dell'immobile utili alla comprensione dell'insieme edificio impianto;
  • effettuare il rilievo degli impianti e dei sistemi ad essi connessi, relativi alla climatizzazione dell'immobile;
  • effettuare l'elaborazione attraverso il software CENED+ o altro software accreditato dall'Organismo di Accreditamento regionale;
  • effettuare la trasmissione dell'Attestato al portale regionale;
  • effettuare il pagamento dell'Imposta di Registrazione Regionale (al momento 10 €).
Al fine della procedura di Diagnosi Energetica, effetuata normalmente per realtà complesse per le quali una riqualificazione energetica richiederebbe un impegno economico rilevante, si rimanda ad un contatto diretto con i nostri Tecnici esperti nel campo.